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Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento è emanato in data 14 ottobre 2009 dalla Banca d’Italia, sentiti i Presidenti dei Collegi in cui si articola l’Organo decidente dell’ABF. Esso disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei Collegi, nel rispetto dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e delle disposizioni di attuazione in materia emanate dalla Banca d’Italia in data 18 giugno 2009 e pubblicate sulla G.U. del 24 giugno 2009.

Il Regolamento si ispira a criteri di semplificazione, di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione dei documenti.

Art. 2 - Regole generali di funzionamento.

Il Collegio si riunisce previa comunicazione di convocazione operata dalla Segreteria tecnica.

La convocazione viene comunicata a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato da ciascuno dei componenti con congruo anticipo rispetto alla riunione; nella circostanza viene anche comunicata l’agenda con l’elenco dei ricorsi in discussione approvata ai sensi dell’art.5.

Eventuali impedimenti di un componente alla partecipazione alla riunione sono a cura dello stesso comunicati al Presidente e alla Segreteria tecnica in tempo utile per la convocazione del relativo membro supplente.

Nel compimento delle attività di rispettiva competenza il Presidente e i singoli componenti del Collegio si avvalgono delle dotazioni tecnologiche e della procedura informatica predisposta dalla Banca d’Italia a supporto del funzionamento del sistema.

Art. 3 – Dovere di astensione

I componenti del Collegio che ai sensi degli artt. 51 e 815 c.p.c. si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si astengono dandone notizia al Presidente e alla Segreteria tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti.

Ove, eccezionalmente, la situazione di conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata dandone conto nel verbale.

Art. 4 - Poteri del Presidente.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Collegio, ne coordina e regola lo svolgimento dell’attività.

In caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi tra quelli scelti dalla Banca d’Italia, ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti.

L’anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all’età anagrafica.

Art. 5 - Pianificazione dei lavori.

Il Presidente approva il calendario delle riunioni del Collegio predisposto dalla Segreteria tecnica, nonché le eventuali modifiche successivamente apportate in relazione all’andamento dei lavori. Il Presidente approva l’agenda di ciascuna riunione predisposta dalla Segreteria tecnica tenendo conto delle esigenze di funzionalità del Collegio.

Art. 6 - Il relatore.

Il Presidente assegna ciascun ricorso ad un relatore individuato tra i componenti del Collegio, salvo che non ritenga di svolgere personalmente tale compito.

Nella assegnazione il Presidente ha cura di attuare un’efficiente distribuzione del carico di lavoro fra i componenti del Collegio.

Il relatore ha il compito di illustrare al Collegio gli aspetti in fatto e in diritto della vertenza e le possibili soluzioni.

Art. 7 - Validità delle sedute.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti; la composizione del Collegio deve essere adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione.

Un componente della Segreteria tecnica assiste alle riunioni e ne redige il verbale.

Art. 8 - Compiti e attività del Collegio

Al Collegio spetta la decisione del ricorso. A tal fine procede alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca.

Qualora il Collegio ritenga indispensabile effettuare ulteriori approfondimenti sulla controversia in decisione, il Presidente dispone, sempre che i termini della procedura lo consentano, il rinvio della discussione ad una successiva riunione.

Ove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell’istruttoria dispone la sospensione del procedimento e il Presidente ne dà avviso alla Segreteria Tecnica per le successive incombenze.

Il Collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

Qualora nel corso del procedimento consti che la controversia sia stata sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiara l’estinzione del procedimento salvo che il ricorrente, su richiesta della Segreteria tecnica, non dichiari di avere interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi al Collegio.

I provvedimenti di cui ai commi tre, quattro e cinque del presente articolo sono riportati nel verbale della riunione e comunicati alle parti a cura della Segreteria tecnica.

Art. 9 - Deliberazione

Udita la relazione svolta dal relatore, il Presidente indica, ove occorra, l’ordine delle questioni da trattare, modera e dirige i lavori del Collegio.

La decisione sul ricorso è deliberata a maggioranza. Il Presidente esprime il suo voto per ultimo.

Il Presidente, accertati i risultati delle votazioni, detta a verbale il dispositivo della decisione adottata.

Art. 10 - Forma e contenuto della decisione

La decisione è redatta per iscritto in lingua italiana.

La decisione deve contenere:                
 
l’indicazione del Collegio;  

il nome dei componenti il Collegio, con l’indicazione per ciascuno dei soggetti designanti;  

l’indicazione delle parti e della relativa qualificazione;
  
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;  

il dispositivo;  

il luogo e la data della deliberazione;  

la sottoscrizione del Presidente.  

La decisione può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte, nella decisione viene fissato il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere e comunicare alla Segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del Collegio.

Su segnalazione della Segreteria tecnica al Collegio è rimessa la valutazione dei casi di adempimento che presentino profili di incertezza.

Art. 11 – Redazione e sottoscrizione della decisione

La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il Presidente non ritenga di redigerla egli stesso o affidarla ad altro membro del Collegio, e sottoposta al Presidente per l’approvazione. Successivamente la decisione viene sottoscritta dal Presidente con l’apposizione della firma digitale presso la Segreteria tecnica.

Se il Presidente non può sottoscrivere per legittimo impedimento, la decisione è sottoscritta dal componente più anziano tra quelli scelti dalla Banca d’Italia presente alla deliberazione.

Art. 12 - Verbale.

Il verbale della riunione è redatto dal componente della Segreteria tecnica che assiste alla riunione.

La verbalizzazione ha per oggetto: l’ora dell’inizio e del termine della riunione; il nome dei componenti del Collegio presenti e del relativo soggetto designante; gli estremi identificativi dei ricorsi discussi e il dispositivo di ciascuna decisione deliberata, con l’indicazione che la decisione è stata assunta a maggioranza ovvero all’unanimità.

Il verbale, sottoscritto dal segretario che l’ha redatto e dal Presidente, è conservato presso la Segreteria tecnica insieme agli atti dei ricorsi.

Art. 13 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione e viene pubblicato sul Bollettino di Vigilanza.

Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito.